Tutti gli interventi edilizi in area agricola devono rispettare le proprie proprie normative di riferimento in base alla deestinazione d'uso.
Per le attivita agricole le costruzioni o gli ampliamenti di fabbricati per residenza d'imprenditoori agricoli - uso A1 (art 7.5.1), di fabbricati di servizio - uso A2 (art 7.5.2.), di fabbricati per attivita zootecniche aziendali non intensive-uso(art7.5.3.);
di fabbricati di conservazione o trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli quando insistono su aree agricole uso N2 (art.7.5.4), fabbricati per allevamenti zootecnico intensivo o industriale per allevamenti suini, bovini, polli o di zootecnia minori - uso N1 (art.7.5.5):
devono presentare atto unilaterale d'obbligo di vincolo ai terreni ed alle destinazioni d'uso, registrato e trascritto come da L.R.20 del 2000, sintetizzato nel modello "Atto d'obbligo".
Per tutti quei interventi in area agricola sottoposti all'art.7.4.3.1, che recuperano edifici esistenti per uso non connesso all'attività agricola, occorre presentare atto di vincolo ai terreni ai sensi della L.R. 20/2000 Capo A-21) registrato e trascritto,atto di impegno come l'utilizzo del fabbricato stesso ai sensi del medesimo articolo del R.U.E.,come sintetizzato nei modelli allegati.