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Attività edilizia libera

Interventi soggetti ad attività edilizia libera

(Art. 9.6 del Regolamento Urbanistico Edilizio)
 
1. Costituiscono attività edilizia libera: 
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui all’art. 10 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 ovvero gli immobili classificati dal PSC e dal RUE come “edifici di interesse storico architettonico, storico tipologico e storico testimoniale” e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o che siano eseguite in aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
d) le opere urgenti che si rendano necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per la incolumità delle persone o di cose e che comunque possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione sotto la personale responsabilità del committente al quale è fatto comunque obbligo di darne comunicazione entro tre giorni dall’inizio dei lavori e di presentare, a seconda del tipo di intervento, entro i successivi quindici giorni la richiesta del titolo abilitativo necessario;
e) le opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingentibili e urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 della Legge 18/08/2000 n. 267;
f) le opere di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione dei pubblici servizi.
2. Le attività di cui al comma 1 sono attuabili in tutto il territorio comunale senza la necessità di alcun titolo abilitativo edilizio, purchè non contrastino con le specifiche disposizioni stabilite dal PSC e dal RUE per gli ambiti in cui le medesime attività ricadono e sempre chè gli interventi siano effettuati nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia in materia di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

3. Tranne che per gli interventi su immobili compresi nel centro storico urbano o negli insediamenti storici extraurbani ovvero su edifici di interesse storico architettonico, storico tipologico e storico testimoniale, non è soggetta ad alcun titolo abilitativo, la realizzazione delle seguenti strutture, complementari alla funzione principale:
a) pergolati aperti, in legno o ferro, eseguiti in aderenza a fabbricati o isolati, privi di fondazione e privi di copertura;
b) piccole strutture leggere da giardino (gazebo, chioschetti, tendoni, casette in legno per gioco bimbi, ecc.) con funzione ornamentale o ludica aventi altezza al colmo non superiore a m. 3 e superficie coperta non superiore a mq 12;
c) parabole, antenne, inferiate, sistemi di sicurezza, impianti di condizionamento dell’aria esterni alla sagoma dell’edificio.

4. In tutti i casi di cui al presente articolo, pur non essendo obbligatoria, è consigliata la comunicazione al Comune dell’intervento.

Scheda pratica per "Attività edilizia libera "
Telefono 0524.580243-244-245
Fax 0524.580299
Email privata@comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Orari martedì 9.00 / 13.00 - 15.00 / 17.00 venerdì 9.00 / 13.30
Indirizzo Viale Romagnosi, 7
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