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Conformità Edilizia e Agibilità

Interventi soggetti a Certificato di conformitaà edilizia e agibilità
(Art. 10.59 del Regolamento Urbanisto Edilizio)
 
1. Il certificato di conformità edilizia e agibilità viene richiesto e rilasciato unicamente per i seguenti interventi:
a) Nuova edificazione;

b) Ristrutturazione urbanistica;

c) Ristrutturazione edilizia.

2. In tutti gli altri casi la scheda tecnica descrittiva, corredata dalla dichiarazione di conformità del professionista, tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità.

3. Hanno l’obbligo di presentare la richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA o i loro successori o aventi causa entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori.

4. La ritardata o mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto previsto dai commi 2, 3, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

5. Alla richiesta, da redigere su apposito modulo, sono allegati a pena di irricevibilità la scheda tecnica descrittiva compilata in ogni sua parte con i relativi allegati.

6. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il termine del procedimento può essere interrotto, richiedendo documenti integrativi non a disposizione del Comune o che non possano essere acquisiti d’ufficio. Il certificato viene rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, salvo le interruzioni previste, previo svolgimento di tutte le verifiche di completezza e di coerenza delle asseverazioni e della relativa documentazione. Esso attesta che l’opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche, edilizie ed igieniche di interesse edilizio ed attesta altresì la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

7. In caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata, secondo quanto dichiarato dal professionista, con la scheda tecnica descrittiva.

8. La conformità edilizia e agibilità, comunque attestata, non impedisce l’esercizio del potere di dichiarare l’inagibilità di un edificio o parte di esso, per motivi igienici o strutturali, ai sensi dell’art. 222 del r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modifiche, ordinandone altresì, qualora ricorra la necessità, lo sgombero. L’unità immobiliare dichiarata inagibile non può essere utilizzata, né concessa in uso a nessun titolo.

Scheda pratica per "Conformità Edilizia e Agibilità"
Telefono 0524.580243-244-245
Fax 0524.580299
Email privata@comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Orari martedì 9.00 / 13.00 - 15.00 / 17.00 venerdì 9.00 / 13.30
Indirizzo Viale Romagnosi, 7
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