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DIA - Denuncia di inizio attività

premessa
la DIA essendo uno dei procedimenti più richiesti e con percorso variabile secondo lo specifico caso, dalla normativa  è dovuto una semplificazione per fasi :



      Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività obbligatori
           (Art. 10.13 del Regolamento Urbanistico Edilizia)
       
       1. Sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività (DIA):

      a)  gli interventi di manutenzione straordinaria (comprese le opere interne);

      b)  gli interventi di risanamento conservativo e restauro;

      c)  gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo 1 del Dlgs n. 22/01/2004 n. 42, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio;

      d)   le recinzioni, i muri di cinta di contenimento fino a mt. 3,00 e le cancellate;

      e)   gli interventi di ristrutturazione edilizia (ad eccezione degli immobili che ricadono in centro storico urbano ed extraurbano e per gli immobili di interesse storico-architettonico);

      f)    gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 Aprile 1998, n. 11;

      g)    i mutamenti di destinazione d’uso senza opere (ad eccezione degli interventi riguardanti immobili collocati nel centro storico urbano, negli insediamenti storici extraurbani e per immobili di interesse storico-architettonico);

      h)   le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;

      i)    l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

      j)    le modifiche progettuali e le variazioni in corso d’opera previste dalla vigente legislazione;

      k)    la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all’art. 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;

      l)      le opere pertinenziali purchè non qualificate come interventi di nuova costruzione (compresi gli impianti sportivi a servizio dell’unità immobiliare);

      m)     i significativi movimenti di terra senza opera non connessi all’attività agricola e l’apposizione di cartelloni pubblicitari, secondo quanto stabilito dal RUE.

      2.   Oltre gli interventi edilizi assoggettati a DIA obbligatoria devono essere attuati con DIA le seguenti attività:

      -    gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

      -    occupazioni di suolo a cielo aperto, senza realizzazione di opere edilizie;

      -     gli interventi previsti all’interno di piani attuativi, comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata, al momento dell’approvazione dei piani attuativi stessi.

      Scheda pratica per "DIA - Denuncia di inizio attività"
      Telefono 0524.580243-244-245
      Fax 0524.580299
      Email privata@comune.salsomaggiore-terme.pr.it
      Orari martedì 9.00 / 13.00 - 15.00 / 17.00 venerdì 9.00 / 13.30
      Indirizzo Viale Romagnosi, 7
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