a) gli interventi di manutenzione straordinaria (comprese le opere interne);
b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo 1 del Dlgs n. 22/01/2004 n. 42, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio;
d) le recinzioni, i muri di cinta di contenimento fino a mt. 3,00 e le cancellate;
e) gli interventi di ristrutturazione edilizia (ad eccezione degli immobili che ricadono in centro storico urbano ed extraurbano e per gli immobili di interesse storico-architettonico);
f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 Aprile 1998, n. 11;
g) i mutamenti di destinazione d’uso senza opere (ad eccezione degli interventi riguardanti immobili collocati nel centro storico urbano, negli insediamenti storici extraurbani e per immobili di interesse storico-architettonico);
h) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
i) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d’opera previste dalla vigente legislazione;
k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all’art. 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
l) le opere pertinenziali purchè non qualificate come interventi di nuova costruzione (compresi gli impianti sportivi a servizio dell’unità immobiliare);
m) i significativi movimenti di terra senza opera non connessi all’attività agricola e l’apposizione di cartelloni pubblicitari, secondo quanto stabilito dal RUE.
2. Oltre gli interventi edilizi assoggettati a DIA obbligatoria devono essere attuati con DIA le seguenti attività:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- occupazioni di suolo a cielo aperto, senza realizzazione di opere edilizie;
- gli interventi previsti all’interno di piani attuativi, comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata, al momento dell’approvazione dei piani attuativi stessi.
| Telefono | 0524.580243-244-245 |
|---|---|
| Fax | 0524.580299 |
| privata@comune.salsomaggiore-terme.pr.it | |
| Orari | martedì 9.00 / 13.00 - 15.00 / 17.00 venerdì 9.00 / 13.30 |
| Indirizzo | Viale Romagnosi, 7 |